Seguici su

Oltre Cinquecerchi

Quando arriva bonus 600 euro aprile e cosa cambia con quello da 1000? Diversi requisiti di reddito

Pubblicato

il

Domenica 26 aprile si è tenuta la conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, che ha parlato dell’inizio della Fase 2, che è scattata oggi, lunedì, il 4 maggio: così come accaduto a marzo con il bonus di 600 euro, anche ad aprile, con un Decreto che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni, dovrebbe esserci un bonus per i lavoratori autonomi che hanno avuto una riduzione dei ricavi in seguito alla pandemia. Tale ipotesi è confermata dalla bozza del MEF circolata giovedì 30 aprile.

Infatti si legge sulla bozza del MEF: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020“. Dovrebbero essere quindi anche 600 euro per aprile. Per questa ragione si dovrebbe effettuare un aggiornamento automatico, senza la necessità di una nuova richiesta, per chi ha già effettuato la domanda a marzo.

In merito il Premier in conferenza stampa non aveva specificato però di che importo si trattasse: “Potrebbe essere rinnovato automaticamente il bonus per chi ha avuto diritto ai 600 euro, mentre saranno erogati contributi a fondo perduto per le piccole imprese con meno di dieci dipendenti“.

Le domande per ottenere il bonus, per chi non l’aveva già presentata a marzo, dovranno essere inoltrate all’INPS o alle casse di riferimento per i vari ordini professionali. I pagamenti dovrebbero essere completati entro fine maggio. Ad aprile il bonus resterà di 600 euro, ma a maggio salirà a 1000 per chi nel secondo bimestre del 2020 avrà avuto un calo del 33% sul reddito.

CHI HA DIRITTO AL BONUS AD APRILE E MAGGIO

  • Liberi professionisti titolari di partita IVA
  • Commercianti
  • Artigiani
  • Coadiutori diretti
  • Coltivatori diretti
  • Lavoratori stagionali del turismo
  • Operai agricoli
  • Lavoratori dello spettacolo

AMMONTARE DEL BONUS AD APRILE E MAGGIO

Il bonus, secondo quanto riportato dalla bozza del decreto, sarà di 600 euro ad aprile, mentre a maggio potrebbe essere di 1000 euro, dimostrando però un’effettiva riduzione del reddito in un periodo di tempo ben preciso.

REQUISITI BONUS AD APRIE E MAGGIO

Ad aprile

  • i requisiti per beneficiare del bonus saranno i medesimi del mese di marzo, ovvero un reddito complessivo inferiore ai 35000 euro nel 2018 oppure un reddito complessivo compreso tra 35000 e 50000 euro nel 2018 ma che, nel trimestre gennaio-marzo 2020, hanno avuto un calo di almeno il 33% del reddito rispetto al trimestre gennaio-marzo 2019, e sarà riservato, come detto, ai lavoratori autonomi e delle partite IVA iscritti a tutte le tipologie di cassa.

A maggio

  • Per i liberi professionisti titolari di partita iva, iscritti alla Gestione separata, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, nel periodo citato andrà un’indennità di 1000 euro.
  • Per i co.co.co. collaborazione coordinata e continuativa. In base alla bozza del decreto aprile articolo 22 comma 3. Ai lavoratori tirolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta l’indennità citata.
  • Per gli autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) e che per la pandemia hanno cessato l’attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020.

COME RICHIEDERE IL BONUS AD APRILE E MAGGIO

La richiesta dovrebbe essere completata per via telematica sui portali delle casse. O, se iscritto alla gestione separata dell’INPS, si dovrà seguire la consueta procedura, con registrazione e richiesta del Pin sul portale dell’Istituto.

LA BOZZA DEL MEF

Così l’Articolo 22 della bozza del MEF del 30 aprile:

Art. 22
(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decretolegge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate
comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’Autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato o corrispettivi di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.
6. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 29 del decretolegge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato  involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già
iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 9, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.
11. Non hanno diritto all’indennità di cui al comma 10 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
12. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 sono altresì riconosciute ai soli percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino al raggiungimento della somma complessiva di 600 euro se l’importo del reddito di cittadinanza in godimento è inferiore a 600 euro.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 38 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede a valere…..

[sc name=”banner-article”]

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *