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Italia zona rossa, carcere per chi viola le regole. La pena e cosa dice il codice penale

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Possiamo dirlo: l’Italia è tutta in “zona rossa”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo provvedimento che pone il Bel Paese in uno stato di ulteriore chiusura, visto il numero crescente di contagi e di decessi per il Coronavirus. Pertanto, ci si potrà muovere per andare a lavoro, se necessario, i locali saranno chiusi dopo le 18 e le scuole idem fino al 3 aprile. I cittadini per potersi spostare dovranno autocertificare la necessità attraverso dei moduli forniti dalla Polizia.

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Le direttive del Governo, nello specifico, riguardano gli spostamenti in aereo, treno e attraverso i caselli autostradali. Il modulo per l’autocertificazione può essere scaricato dal sito del Viminale e sul documento ci dovrà essere la firma del diretto interessato e dell’operatore di Polizia. Sarà necessario indicare una di queste quattro motivazioni per il viaggio:

1) comprovate esigenze lavorative;
2) situazioni di necessità;
3) motivi di salute;
4) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Come viene specificato, vi sono conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale. C’è altresì il “divieto assoluto”, che non ammette eccezioni, per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 come già indicato nel precedente decreto del 24 febbraio ma, dice ancora il Viminale, “salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale, delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”. Si va da una multa di 206 euro fino a tre mesi di carcere.

 

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giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

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Foto: LaPresse 

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