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Congedi mamme, permessi, smart-working. Cosa dice il Decreto “Cura Italia”: lavoro e coronavirus

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Il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo Decreto Legge “Cura Italia”, mettendo in campo ben 25 miliardi con l’obiettivo di garantire ossigeno all’agonizzante sistema economico nazionale, messo in ginocchio dal proliferare dell’epidemia del coronavirus.

Un’ampia parte viene dedicata al lavoro: cosa succederà alle mamme che dovranno accudire i bambini ancora a casa da scuola? Sarà possibile lavorare da casa? I permessi sono stati aumentati? Ed la quarantena sarà equiparata alla malattia?

Andiamo a scoprire tutte le risposte.

CONGEDI GENITORI E BONUS BABY SITTER

Dal 5 marzo 2020 i genitori lavoratori dipendenti che lavorano nel settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In sostanza, o la mamma o il papà possono rimanere a casa per 15 giorni, percependo la metà dello stipendio. In alternativa alle prestazioni predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

IL CONGEDO E’ PREVISTO ANCHE PER I GENITORI CHE LAVORANO NEL SETTORE PUBBLICO? 

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

AUMENTANO I PERMESSI?

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

VIENE FAVORITO LO SMART-WORKING? 

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centro riabilitativo chiuso dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.

UN PREMIO PER CHI CONTINUA A LAVORARE IN SEDE

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro e continuano a lavorare in sede spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

I CONTRIBUTI ALLE COLF VANNO PAGATI LO STESSO? 

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

LA QUARANTENA VIENE EQUIPARATA ALLA MALATTIA? 

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

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Foto: Lapresse

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