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Multa per chi non ha la autocertificazione: quanto si paga e cosa si rischia. E per le dichiarazioni false…

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Il DPCM in merito all’emergenza Coronavirus recita: “Bisogna evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (non più indifferibili) o situazioni di necessità o per motivi di salute che vanno dimostrate (pena art 650 codice penale)“.

Il richiamato articolo 650 del Codice Penale prevede che in caso di inosservanza di un provvedimento di un’autorità è prevista la pena dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro. Tutto ciò, sempre che non si configuri un reato più grave, ipotesi descritta nell’articolo 452 del Codice Penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica, con reclusione da 3 anni a 12 anni.

L’Italia è zona protetta fino a venerdì 3 aprile incluso, e dopo le decisioni assunte nella serata di ieri dal premier Giuseppe Conte, che varranno fino al 25 marzo, serra ancor di più le fila per combattere il Coronavirus: saranno poche le circostanze in cui si potrà uscire di casa, e dovranno essere tutte motivate ed autocertificate. Il Governo ha messo a disposizione l’autocertificazione da esibire in caso di controllo.

Gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute, o per rientrare presso la propria residenza o il proprio domicilio. Dunque l’autocertificazione va esibita per qualsiasi movimento sul territorio nazionale, dunque anche all’interno del comune di residenza o di domicilio, anche in caso di spostamento a piedi, come ha chiarito anche Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ieri in conferenza stampa.

Alcune categorie hanno a disposizione i modelli preparati dall’ordine professionale di appartenenza, come ha fatto, ad esempio, l’Ordine dei Giornalisti, ma tutti i cittadini possono tranquillamente utilizzare il documento messo a disposizione dalle autorità, e che potete scaricare utilizzando il link posto a fine articolo. In caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale però si incappa nell’articolo 495 del Codice Penale, che prevede la pena da uno a sei anni di reclusione.

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roberto.santangelo@oasport.it

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Foto: LaPresse

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