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Beach volley: altri cinque mesi di stop per Greta Cicolari. Diffamazione

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Prosegue la Telenovela Cicolari-Fipav che si arricchisce di una spiacevole puntata. Il Tribunale della Fipav ha squalificato per altri cinque mesi (dopo i tredici delle prime due mandate) la giocatrice bergamasca, colpevole secondo l’organo giudiziario federale di aver utilizzato “espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono essere ricomprese, anche lontanamente, nel diritto di critica pacificamente riconosciuto”.

Questo il testo della sentenza diramato ieri dal Tribunale Federale della Fipav:

Con atto di deferimento pervenuto in data 03.07.2018 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:
– CICOLARI Greta: “per la violazione dell’Art. 19 RAT; Artt. 74, 75 e 78 Reg. Giur.; Art. 10, n. 2 dello Statuto Federale, per aver pubblicato sul “social network” un articolo altamente offensivo nei confronti di Luigi Dell’Anna, responsabile del “Beach Volley” della Fipav, in relazione all’articolo pubblicato sulla “Gazzetta dello Sport-Inserto” del 18/05/2018, con la conseguenza di aver offeso la dignità, il decoro ed il prestigio della Fipav e degli Organi Federali”.
Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione della tesserata Greta Cicolari per l’udienza del 27 Luglio 2018 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l’incolpata. il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;
IL TRIBUNALE FEDERALE
– Letti gli atti ed esaminati i documenti;
– Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell’atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti dell’incolpata;
OSSERVA
La fattispecie all’esame trae origine dalla segnalazione effettuata dalla Segreteria Generale della Fipav, con la quale veniva evidenziata la condotta antiregolamentare tenuta dall’atleta Greta Cicolari per avere la stessa pubblicato nel proprio profilo del social network facebook, frasi offensive alla dignità, al decoro ed al prestigio della Fipav e degli Organi Federali, in relazione all’articolo pubblicato sulla “Gazzetta dello Sport-Inserto” in data 18/05/2018.
La Procura Federale, acquisita la predetta documentazione e ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell’atleta Greta Cicolari, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione alla predetta tesserata della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, la deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.
Tanto premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del presente procedimento e il tenore delle dichiarazioni rilasciate dall’atleta Greta Cicolari nel proprio profilo del social network facebook, in relazione all’articolo pubblicato sulla “Gazzetta dello Sport-Inserto” in data 18/05/2018, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura Federale.
Il Tribunale Federale, infatti, ritiene che l’incolpata abbia commentato le affermazioni rese dal Responsabile del “Beach Volley” della Fipav nell’articolo pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, utilizzando espressioni, anche nei confronti della Federazione di appartenenza, palesemente ed oggettivamente diffamatorie, denigratorie e di particolare gravità che non possono essere ricomprese, anche lontanamente, nel diritto di critica pacificamente riconosciuto.
In particolare, le espressioni utilizzate quali: “….Io non so se Luigi Dell’Anna abbia mai fatto l’atleta in vita sua, non credo, ma sicuramente è un politico che cerca di favorire chi si è dopato e ha cercato di fregare il sistema….” ed ancora “……….Qualcosa c’è sotto e miei dubbi sono concreti… silenzio in cambio di rientro……….. dopo tutto quello che la Federazione ha fatto a me, ostacolandomi in tutti i modi, io che sono un’atleta pulita, che ho vinto da pulita molto più di una che ha usato doping, io che sono italiana di origine e non nata in Ungheria e con passaporto acquisito………… e adesso mi ritrovo una che è ancora in corso di squalifica per doping che ha il sostegno della federazione in questa richiesta” devono considerarsi, indubbiamente, gravi, irrispettose, diffamatorie e lesive del decoro, reputazione ed immagine sia del Responsabile del “Beach Volley” della Fipav che dell’intera Federazione al quale lo stesso appartiene, atteso anche l’esplicito riferimento ad inesistenti e presunti favoritismi federali asseritamente concessi ad altri tesserati.
Il tenore delle suddette dichiarazioni, da considerarsi finanche discriminatorie, possono indurre chi legge a dubitare, impropriamente, dell’onestà e trasparenza dell’intero movimento pallavolistico e dei suoi organi.
Ciò stante, appare utile rammentare il principio che i tesserati in genere, proprio in ragione del vincolo associativo che li lega alla Federazione sportiva di appartenenza, sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
Oltretutto, l’odierna incolpata, ha manifestato palese disinteresse al presente procedimento in considerazione della mancata comparizione all’udienza dibattimentale innanzi a questo Tribunale ed analogo comportamento è stato dalla medesima tenuto anche nel corso dell’indagine aperta a suo carico dalla Procura Federale.
Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico dell’odierna incolpata, delibera di infliggere a carico della stessa la sanzione disciplinare così come viene determinata nel dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale Federale delibera di infliggere alla tesserata Greta Cicolari la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 5 (cinque).





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